, anche con funzione di sostegno. I ricorrenti erano tutti insegnanti precari della scuola materna titolari di diploma quinquennale di scuola magistrale o di diploma quadriennale di istituto magistrale conseguito nell’anno di diploma 2001/2002 e titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
In modo particolare, nel giudizio era richiesto l’annullamento di una clausola che disponeva, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di scuola magistrale ovvero il diploma di istituto magistrale entro l’anno 2001/2002, la loro collocazione in graduatoria in coda ai candidati abilitati o laureati. La domanda di sospensiva veniva accolta e il comune, conseguentemente, disponeva la formazione di una graduatoria provvisoria disapplicando al clausola controversa.
Il Tar Piemonte risolve la questione citando l’articolo 15, comma 7, del D.P.R. 323 del 1998 in cui si stabilisce transitoriamente che “i titoli conseguiti nell’esame di stato a conclusione di concorsi di studio dell’istituto magistrale iniziati nell’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”. Essi consentono di partecipare a concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.
Secondo il Tar, poi, la previsione di una preferenza, rappresentata dall’anteposizione nella graduatoria dei candidati laureati o in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita con concorso, finisce de facto per estromettere tutti coloro che hanno conseguito il percorso abilitante in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l’accesso alle selezioni. Per il Tar torinese la clausola impugnata determina una disparità di trattamento considerando che la stessa P.A. ha deciso di ammettere i candidati con il solo diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002; ma, dall’altro, ha poi introdotto una clausola che li inserisce in coda non tenendo conto dell’anzianità di servizio e degli altri titoli.
Il Tar conclude con l’annullamento parziale del concorso, ovvero con l’annullamento in parte qua della sola clausola lesiva che viola gli articoli 3, 4 e 37 della Costituzione.
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DIPLOMA MAGISTRALE: VALE ANCORA L’ABILITAZIONE
L’argomento trattato concerne una sentenza del Tar Piemonte, la n. 110 del 2014, relativa ad una impugnazione di un avviso di selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 300 candidati da selezionare per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di rifermento di insegnante di scuola materna
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