La voce del diritto (74)
Pubblicato in
La voce del diritto
Redazione
09 Marzo 2026
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
Con provvedimento pubblicato il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022. La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022. Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31…
Pubblicato in
La voce del diritto
Redazione
03 Febbraio 2026
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Il Consiglio di Stato in relazione al concorso pubblico per 146 magistrati tributari ha ribadito che la stesura dell’elaborato secondo il c.d. “metodo a libretto” non integra un segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Pronunciatosi sul merito della questione, il Supremo Consesso amministrativo ha difatti escluso che la modalità di redazione consistente nello scrivere sulle sole prime due facciate dei fogli protocollo possa, di per sé, assumere rilievo quale elemento identificativo del candidato, atteso che la violazione dell’anonimato, come correttamente riconosciuto dai giudici, “richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti ad indentificare l’autore della prova”. È stato evidenziato come tale tecnica redazionale non presenti caratteri di oggettiva anomalia né sia connotata da una intenzionalità funzionale alla riconoscibilità dell’elaborato, trattandosi di una modalità di scrittura logicamente giustificabile e astrattamente utilizzabile da una pluralità di candidati. È stata altresì confermata l’illegittimità di esclusioni fondate su criteri non previsti dalla lex specialis del concorso e non previamente conoscibili, in violazione dei principi di legalità, affidamento e parità di trattamento, che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche. Questa pronuncia assume un rilievo di particolare importanza sistematica, poiché afferma l’orientamento secondo cui il principio dell’anonimato non può essere…
.jpg)