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27 Febbraio 2019
CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è…
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È circostanza comune a molti studenti intraprendere un percorso universitario che, per diversi motivi protraggono i loro studi per un periodo superiore a otto anni. L’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933 prevede la decadenza della qualità di studente. A tal proposito la normativa in parola così recita: “coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’Università la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella (…). Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.”Trattasi della c.d. decadenza per inattività dalla carriera universitaria. Orbene, se da un lato il dato testuale della disposizione succitata risulta essere rigido senza lasciare nessun tipo di interpretazione, dall’altro la semplice prenotazione di esami o addirttura l’esito negativo di una prova, la partecipazione a seminari, implicano una attività da parte dello studente che, andrebbe ad interrompere i termini decadenziali. Pertanto, per far sì che…
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La voce del diritto
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16 Luglio 2018
LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.
Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente nel merito il Tribunale amministrativo per il Molise. E’ stata infatti pubblicata in data odierna dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia. Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva pertanto disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi…
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16 Luglio 2018
LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.
Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente, nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. E’ stata infatti pubblicata, in data odierna, dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia. Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva, pertanto, disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni…
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Avv. Michele Bonetti
15 Maggio 2018
NUOVI ACCOGLIMENTI DEL T.A.R. SULLA TEMATICA DELL'IMMATRICOLAZIONE DEI LAUREATI O LAUREANDI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Il test di ingresso per la facoltà di Medicina costituisce, da sempre, un duro ostacolo, non solo per i neo diplomati che si accingono ad affrontare per la prima volta il percorso universitario ma anche per quegli studenti, laureati o laureandi in facoltà affini, che hanno già sostenuto plurimi e molteplici esami inseriti anche nel programma di Medicina e Chirurgia.
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Dott. Giovanni Valenti
30 Agosto 2017
DM 496/16: irragionevole l'esclusione dal piano di assunzione dei docenti già di ruolo. Consiglio di Stato, Ord. n. 3001/2017
Com'è noto, sebbene il Testo Unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994, art. 400, comma 1) abbia previsto la cadenza triennale dei concorsi per l'assunzione nel settore scuola, quello del 2012 è stato il primo concorso dopo 13 anni di silenzio.
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Redazione
28 Giugno 2017
Dottorato e abilitazione: il TAR ordina al MIUR chiarimenti sul valore abilitante del dottorato di ricerca – Short article
Con la recente ordinanza n. 3186/2017 il TAR del Lazio si è espresso facendo tornare di attualità il tema dell’equipollenza tra il titolo di dottore di ricerca e l’abilitazione all’insegnamento scolastico.
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Redazione
23 Maggio 2017
Laureati non abilitati: sì alla prova per l’ammissione al corso di medicina generale
I laureati in medicina non ancora abilitati potranno partecipare al concorso di ammissione al corso di Medicina Generale. Lo ha deciso il TAR del Lazio
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Dott. Andrea Mineo
03 Marzo 2017
I PRECARI DELLA SCUOLA E L’INCESSANTE LOTTA PER LA STABILIZZAZIONE: ARRIVA IL DECRETO MADIA
Appena presentato il testo sulla riforma del pubblico impiego, il Governo approva il decreto “Madia”.
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