Istruzione
Redazione
28 Febbraio 2024
Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma. Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente. Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione. I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata…
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La voce del diritto
Redazione
26 Febbraio 2024
RIA ai dipendenti pubblici: gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Come agire per recuperare un tesoretto
Gli Avvocati Michele Bonetti &Santi Delia ci spiegano cosa possono fare i dipendenti pubblici che, tra gli anni 91-93,erano stati tagliati fuori dalle maggiorazioni RIA. idipendenti pubblici del comparto Ministeri in servizio negli anni ’90 potrebbero avere una imperdibile occasione di recuperare diverse migliaia di euro. Si tratta di personale, per lo più oggi in pensione che, grazie all’intervento di una recente sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe ancora diritto a tali somme. Ma come si è arrivati a questa sentenza? A fine anni ’80 – in quel bel Paese con un debito pubblico che continuava a crescere senza tuttavia che fosse intaccata la fiducia che fosse quella la strada giusta – ci si preparava alle notti magiche di “Italia 90”. Forse anche grazie a tale euforia, dopo anni di blocco dei contratti, si decise di dare un riconoscimento ai dipendenti pubblici in ragione dell’anzianità maturata. Si pensò, così, di introdurre una ulteriore maggiorazione della cosiddetta RIA – retribuzione individuale di anzianità – il cui valore mutava a seconda di quanti anni di servizio erano già stati maturati. Ed infatti (con i commi 4 e 5 dell’art. 9 DPR n. 44/90), si stabilì una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti…
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La voce del diritto
Con sentenza n. 327 pubblicata in data 8 gennaio 2024, il Tar del Lazio, Sez. III Bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dallo studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si dibatteva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A1. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondati ben tre motivi del ricorso con cui veniva impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali espressi dalla commissione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione compiuti dalla stessa commissione. La terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto legittime le censure proposte nel ricorso. La sentenza in commento ha evidenziato la contraddittorietà del giudizio sul riconoscimento dei titoli, nonché l’erronea valutazione della commissione che non considera il criterio correttamente, limitandosi ad una valutazione che non tiene conto del conseguimento dei premi nella sua interezza. Oltretutto, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche individuati dal bando ministeriale (coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale dei prodotti, qualità dei lavori anche a livello internazionale, continuità e rilevanza per il settore concorsuale) devono essere tutti oggetto di corretta e analitica valutazione da parte…
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08 Gennaio 2024
Dipendenti pubblici: la Corte di Cassazione ribadisce che per il superamento dei 36 mesi per i contratti a termine, non è richiesta la continuità dei periodi contrattuali.
La Corte di Appello di Salerno con decisione n. 645/2018 riformava la decisione di primo grado, del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, che riconosceva il diritto del dipendente di una P.A. ad ottenere il risarcimento dei danni per aver prestato attività lavorativa (tramite la stipula prima di contratti a progetto e poi di contratti a tempo determinato) per oltre 12 anni. In particolare il ricorrente rappresentava di aver lavorato per conto del Comune dal dicembre 2005 al 30 giugno 2008 con contratti a progetto e poi dal dicembre 2009 al 2012, con contratti a termine che erano stati prorogati addirittura dopo la pubblicazione della decisione del Giudice di Primo grado di condanna, ossia sino al 2017. Difatti in primo grado al dipendente non solo veniva riconosciuta l’indennità risarcitoria ex art. art. 32, co. 5, della Legge n. 183/2010, nella misura di 7 mensilità, ma le differenze retributive e previdenziali, per tutto l’arco lavorativo. La Corte di Appello di Salerno, attraverso una reinterpretazione dell’istruttoria riformava in toto la decisione di primo grado asserendo, addirittura, che ai fini della dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine per l’abuso degli stessi, vi deve essere continuità temporale tra i contratti sottoscritti. Secondo i Giudici…
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02 Gennaio 2024
Errore di fatto revocatorio: Il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l'ammissione al Concorso 2016 degli ITP
Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari. Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015. Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati. In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi. “Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato (e…
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19 Dicembre 2023
Il TAR accoglie il nostro ricorso ed annulla la procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetto da Sapienza per l’a.a. 2022/2023. Ora si attende la pronuncia del Consiglio di Stato.
La nota procedura concorsuale indetta da Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2022/2023, è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza emessa in data 14.12.2023 su di un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti. Nel citato provvedimento si legge: “(…) rispetto alla domanda formulata in ricorso…consegua l’annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura) e, per l’effetto, l’annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)”. Il Collegio, accogliendo le censure avanzate con l’atto introduttivo, dichiara la procedura illegittima in relazione ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso poiché assunti in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2015). La procedura de quo creava difatti delle postergazioni fra gli studenti che venivano selezionati non sulla base del merito, che postula un’accurata valutazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti, ma unicamente sulla base dell’Ateneo di provenienza; di fatto, l’immatricolazione era quindi consentita ai soli candidati provenienti da Atenei pubblici…
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13 Dicembre 2023
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato: la sezione consultiva del Consiglio di Stato applica il principio del c.d. consolidamento
Il principio del c.d. consolidamento viene applicato anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, che giudica sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e che, sino ad ora, non aveva sempre applicato il suddetto principio ormai da anni affermato dinanzi alle sezioni giurisdizionali. La determinazione in tal senso emerge dai recentissimi pareri definitivi pubblicati dalla I sezione consultiva del Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, nell’ambito dei quali il Collegio ha affermato la non necessarietà di una decisione di merito della controversia considerando che gli studenti hanno ormai raggiunto l’obiettivo (c.d. bene della vita) a cui aspiravano tramite la proposizione del ricorso. Nei provvedimenti si legge che il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e “comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”. Il Consiglio di Stato aggiunge poi che “deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art.…
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01 Dicembre 2023
Voto di maturità rivisto dall’Amministrazione per due studenti: Liceo romano rivaluta in melius il punteggio attribuito all’esame di maturità a due studenti in seguito all’inoltro di un ricorso in via di autotutela.
Sono centinaia di migliaia gli studenti che annualmente sostengono l’esame di Stato e sovente capita che fra questi, ve ne siano alcuni che lamentano l’erroneità della votazione finale conseguita. L’Avv. Michele Bonetti, esperto anche del settore scolastico, ha ottenuto la rettifica del punteggio finale conseguito all’esame di Stato da due studentesse di un Liceo classico romano a seguito dell’inoltro ai competenti uffici di un apposito ricorso gerarchico ed in via di autotutela e con il quale si richiedeva che il punteggio fosse ricalcolato sulla base delle censure avanzate. Nel caso de quo i due studenti lamentavano la mancata e dunque erronea attribuzione dei c.d. “punti bonus” che solitamente sono assegnati dalla commissione esaminatrice alla luce di alcuni parametri e linee guida precedentemente determinati in sede di consiglio di classe; sebbene in detto ambito l’Amministrazione goda di una cospicua discrezionalità occorre sottolineare come, una volta stabiliti i criteri di attribuzione del citato punteggio, questi non possano essere arbitrariamente ed immotivatamente disattesi. Gli studenti dunque avanzavano inizialmente, per il tramite del nostro studio legale, una istanza di accesso agli atti all’Istituto Scolastico, in modo da poter avere contezza di come la Commissione esaminatrice avesse valutato le prove scritte ed il colloquio orale;…
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La voce del diritto
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29 Novembre 2023
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia. Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda. Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato. Il giudice di seconde cure…
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