
Anni Successivi al primo: Il TAR Torino ammette il candidato escluso al III anno di corso.
Il TAR Torino si è pronunciato su un ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da un ricorrente che era stato escluso dalla procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia nonostante fosse già laureato in Odontoiatria presso lo stesso Ateneo.
Con un articolato ricorso, era stata evidenziata l’illogicità della procedura che si limitava a valutare ai fini dell'ammissione solo alcuni specifici esami – individuati dal bando - e non tutta la carriera pregressa del candidato nella sua interezza. Tale illogicità risultava inoltra manifesta dalla circostanza che gli esami non valutati ai fini dell’ammissione sarebbero stati comunque convalidati successivamente all’immatricolazione.
Il TAR piemontese, preso atto della irragionevolezza dei criteri di valutazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente, soprattutto tenendo conto del bilanciamento tra i pericula contrapposti. In particolare, il G.A. ha ritenuto dovesse prevalere l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso.
Inoltre, nel caso esaminato era stato evidenziato come in ragione dell’arbitrario restringimento dei criteri di selezione dei candidati fossero rimasti liberi diversi posti e come tale circostanza si ponga in contrasto con le finalità pubbliche della programmazione legata al fabbisogno di professionisti sanitari.

Escluso dal Concorso per le forze armate per alterazione della massa corporea: il TAR dispone la verificazione
Il TAR del Lazio ha disposto la verificazione per un candidato del concorso Allievi agenti della Polizia di stato che era stato escluso per alterazione della massa corporea. In particolare, il candidato in sede di accertamento psicofisico veniva valutato come inidoneo e dunque veniva escluso dal concorso per eccesso ponderale di indice di massa corporea e percentuale di massa grassa superiore ai limiti.
Su indicazione dello Studio legale, a pochi giorni dallo svolgimento di tale prova si sottoponeva allo stesso esame presso struttura sanitaria nazionale, risultando idoneo.
In ragione di ciò, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del giudizio di inidoneità poiché fondato su un errore da parte della commissione, dimostrato per l’appunto dalla discrepanza tra il verbale di inidoneità e il referto ospedaliero.
Il Giudice Amministrativo, preso atto di quanto sopra, ha disposto la verificazione incaricando di tale rivalutazione la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma che dovrà provvedere all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato.
In sede di verificazione, il ricorrete è stato valutato idoneo e quindi sarà riammesso all’iter concorsuale.
Lo studio legale offre assistenza a tutti coloro che siano stati esclusi dai concorsi per l’accesso alle forze dell’ordine in ragione dell’inidoneità nell’accertamento psicofisici o in altre fasi della procedura.

Carabinieri – note caratteristiche – il TAR del Lazio annulla la valutazione del carabiniere fatta con le c.d. note caratteristiche
Al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).
Le note caratteristiche venivano in primis impugnate in via gerarchica con esisto negativo che veniva impugnato, a sua volta, innanzi il TAR Lazio.
Il ricorrente lamentava in primis la violazione dell’articolo 694 TUOM al comma 1 stabilisce chiaramente che “i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento ai procedimenti penali e disciplinali” e poi eccepiva: violazione dell’articolo l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 per violazione del principio di tempestività ed in quanto i fatti oggetto di procedimento disciplinare si erano verificatisi in altro periodo storico rispetto a quello oggetto di valutazione; contraddittorietà tra le valutazioni inserite nelle c.d. note caratteristiche.
Con decisione pubblicata in data 15 novembre 2024 il TAR del Lazio accoglieva le ragioni del Carabiniere ed annullava anche le c.d. note caratteristiche rilevando il difetto di una adeguata motivazione, alla luce del fatto che tra il giudizio finale e quelli singoli non vi era armonicità.
“Con il giudizio finale sintetico, infatti, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di “superiore alla media” di cui all’articolo 1026 del c.o.m., che, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2008, viene “attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento”.
Invece, nel giudizio complessivo finale è riportata una valutazione di ben diverso e di superiore tenore: “ufficiale superiore di ottime qualità complessive, tra le quali mi piace sottolineare la serietà, l’equilibrio, il buon senso e alle quali egli associa un solido retroterra culturale, una eccezionale preparazione e una elevata competenza professionale sostenuta da non comune temperamento artistico, unito a raffinata creatività, ispirazione ed eccezionale capacità di composizione, che lo portano a riscuotere alta stima e notevole considerazione del panorama musicale, anche oltre l’orizzonte delle istituzioni del Paese, ove è ben conosciuto ed emerge per elevata predisposizione, attitudine ed abilità nel peculiare settore”.
Dello stesso segno sono erano i giudizi del compilatore e del primo revisore.
La valutazione complessiva dell’ufficiale era in palese contrasto con la descrizione dell’attività svolta nel periodo oggetto di valutazione che dalla descrizione riportata era riconducibile ad un giudizio ben superiore a quello assegnato.
Alla luce di tali deduzioni il TAR Lazio deduceva: “In tale contrasto prevale la descrizione sul giudizio finale sintetico, poso che la prima oltre ad essere ben motivata è più coerente e in linea con i giudizi riportati negli anni precedenti.
Tra la valutazione e i giudizi espressi, deve infatti, intercorrere un rapporto di necessaria armonia e conseguenzialità, in altri termini deve sussistere una stringente coerenza tra il valore attribuito alle voci interne del documento di valutazione e il giudizio complessivo finale, che però per quanto osservato manca nel caso di specie.
Il ricorrente viene descritto come un ufficiale con capacità uniche nel genere, ma ciò nonostante si afferma che egli abbia subito un calo di rendimento, per il quale, peraltro, non si adducono concreti elementi a sostegno”.
Così argomentando il TAR Lazio annullava le note caratteristiche dell’ufficiale e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

Ammissione a medicina: il test si ripete se ci sono irregolarità durante lo svolgimento della prova.
Il T.A.R. Lazio ha accolto la domanda cautelare promossa nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale, per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025.
Nella specie, al ricorrente in sede di prova di ammissione veniva consegnato un plico danneggiato e ne chiedeva la sostituzione.
Il Responsabile d’aula non sostituiva il plico immediatamente, ma consultava il R.U.P. non presente in loco e, solo successivamente, disponeva la sostituzione del plico danneggiato. Il test continuava, ma la mancata tempestività dell’azione del Responsabile d’aula di concerto con il R.U.P., aveva ridotto il tempo a disposizione del ricorrente per l’esecuzione della prova di circa 10 minuti.
Con il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Bonetti e Delia, veniva dunque censurata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova, lamentando la sottrazione di una parte consistente del tempo totale per lo svolgimento del test. Al ricorrente difatti, che non si è collocato in posizione utile per l’immatricolazione pochissime posizioni, non era stato concesso di recuperare i minuti persi.
Alla luce delle deduzioni avanzate nel ricorso il T.A.R. ha previamente ordinato chiarimenti orali da parte dei membri della Commissione e, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di camera di consiglio, il Collegio ha statuito che, non essendo intervenuta istantaneamente la sostituzione del plico, si è consumata una lesione del diritto del ricorrente alla corretta esecuzione del test.
La pronuncia in commento, ha correttamente ritenuto che il periodo di tempo intercorso tra la richiesta di sostituzione del plico e l’inizio della prova, possa essere considerato, alla luce della natura della prova, delle modalità e tempi previsti per il suo svolgimento, come un “impedimento indebito alla corretta esecuzione della prova”, considerando peraltro l’assenza di una qualche forma di compensazione temporale.
“Il ricorrente potrà svolgere nuovamente la prova in condizioni di parità ed uguaglianza con gli altri candidati” conclude l’Avv. Michele Bonetti “la Commissione deve essere pronta a far fronte a problematiche che possono verificarsi durante lo svolgimento della prova e, in un test così importante nella vita dei candidati aspiranti medici, non può essere completamente inficiato l’esito del test a causa di modalità di azione poco tempestive”.

Test di ammissione medicina e Chirurgia a.a. 2024/2025. Il TAR del Lazio dispone la verificazione su un quesito.
Il TAR del Lazio con Ordinanza istruttoria pubblicata il 20 gennaio 2025 ha disposto la Verificazione su uno dei quesiti somministrati ai candidati che si sono sottoposti al test di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2024/2025.
Trattasi del primo provvedimento di apertura per il contenzioso riguardante il presente anno accademico sul quale il TAR sino ad oggi si era pronunciato solo con provvedimenti di segno negativo.
Con il ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, founders dell’omonimo studio legale, veniva censurata l’illegittima formulazione del quesito n. 50, della sezione di chimica nella sessione di luglio.
In particolare, lo studio legale Bonetti & Delia ha depositato una specifica perizia, che dimostrava come nella banca dati erano presenti due domande (segnatamente la n. 50 e n. 642) che seppure con una diversa formulazione, avevano ad oggetto lo stesso quesito e che, nonostante ciò, riportavano come esatte due risposte tra loro differenti. Inoltre, è stato dimostrato come tale erroneità nella banca dati abbia certamente tratto in errore i candidati che si sono cimentati con la risposta 50 nella prova di ammissione.
Il TAR, " ritenuto che le difese del Ministero si risolvessero nell’apodittica asserzione di corretta formulazione del quesito " ha ritenuto ai fini della decisione di disporre un’apposita verificazione.
A tale incombente dovrà provvedere un Collegio, composto da tre esperti, nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’organo verificatore dovrà quindi dimostrare:
- se la domanda n. 50 e la domanda n. 642 della sezione di chimica della banca dati pubblica abbiano concretamente lo stesso oggetto, sebbene i quesiti siano formulati differentemente tra loro;
- se le risposte individuate dalla banca dati come corrette siano entrambe corrette ovvero presentino profili di ambiguità/erroneità;
- se la differente formulazione delle domande possa giustificare, sul piano scientifico, l’individuazione delle differenti risposte esatte.
“Trattasi dell’ennesimo errore nel test di ingresso e nelle banche dati ministeriali nelle procedure a numero chiuso dei corsi universitari. Dopo il sistema del Tolc fallisce anche quello attuale a numero chiuso con una banca dati pubblica. Non si può più attendere per un vero accesso libero alle facoltà mediche” a parlare sono i due legali Bonetti e Delia “Un accesso all’università aperto a tutti, senza se e senza ma, ovvero senza semestri e selezioni successive. Bisogna investire di nuovo nell’università e nella sanità garantendo a tutti di poter studiare in atenei pubblici e non in costosi atenei privati o on line”.

Nomine GPS. Algoritmo illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato al risarcimento del danno per oltre 10.000 euro
Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato ad un algoritmo la gestione del conferimento degli incarichi di supplenza. Tale modalità di assegnazione è stato oggetto di numerosi contenziosi a causa della poca affidabilità del sistema di nomina.
Nel caso di specie il docente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto alla stipula del contratto annuale a tempo determinato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate. Il ricorrente veniva ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti immessi in fascia inferiore, con punteggio più basso rispetto al ricorrente per la medesima classe di concorso.
Il docente dunque subiva un pregiudizio in quanto concretamente privato della legittima attribuzione di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 pur avendone titolo.
Il Giudice del lavoro di Napoli con una recente sentenza, riconosce le ragioni del ricorrente, specificando come lo stesso abbia “analiticamente documentato che diversi incarichi a tempo determinato siano stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori.”
Il Tribunale di Napoli oltre a riconoscere le ragioni del docente, condanna il Ministero a risarcire lo stesso, scavalcato nella graduatoria a causa della palese inaffidabilità del sistema informatizzato di nomina degli incarichi.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice del Lavoro di Napoli ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Bonetti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire il ricorrente per oltre 10.000 euro.
L’attuale sistema delle nomine previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito viola dunque il principio meritocratico,in applicazione del quale il conferimento degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato.
“Quanto deciso dal Giudice del Lavoro rappresenta una grande vittoria sul tema delle nomine GPS”, commenta soddisfatto l’Avv. Michele Bonetti.“La sentenza conferma come la procedura informatizzata di nomina delle supplenze lungi dall’essere improntata ai principi di buona amministrazione e al principio meritocratico. Affidarsi ad un sistema di questo tipo non fa altro che generare discrasie e iniquità, a discapito dei docenti a cui dovrebbe essere riconosciuta la stipula del contratto a tempo determinato sulla base del punteggio ottenuto e correttamente dichiarato, ovvero: quello più elevato, e che il sistema, attribuisce, erroneamente, ai soggetti con i punteggi inferiori”

Irragionevolezza e contrarieta’ del decreto ministeriale: il tar del lazio dichiara l’ illegittimita’ del decreto sul tfa
Con sentenza n. 16280/2024 pubblicata in data 9 settembre 2024, il TAR del Lazio ha riconosciuto l’illegittimità della normativa ministeriale che obbligava gli insegnanti con tre anni di servizio a sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno.
Si tratta di un’importante decisione, in quanto il TAR con tale pronuncia salvaguarda la posizione di tutti gli insegnanti che lavorano nella scuola e che hanno prestato servizio sul sostegno per almeno tre anni negli ultimi cinque e che ambiscono a prendere parte al T.F.A. per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.
Tale provvedimento è in linea con quanto asserito nel ricorso proposto dal nostro studio legale, volto a sottolineare l’erronea interpretazione della norma propinata dal Ministero che ha dunque contraddetto la ratio dell’art. 18 bis, c. 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, normativa di rango superiore.
L’articolo oggetto di discordia è difatti l’art. 18 bis al comma 2 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale prevede che “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione…”
Ebbene, ad avviso del TAR vi è stata la violazione del predetto articolo, “nella parte in cui prevede che coloro che si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 18 bis, comma 2, non accedono direttamente al percorso di specializzazione ma devono comunque sostenere le prove scritte e orali di accesso, essendo esentati solo dallo svolgimento della prova preselettiva”.
Il decreto impugnato prevedeva dunque che i precari storici non accedessero direttamente al corso di specializzazione ma solamente alle prove scritteche devono essere necessariamente superate, unitamente alle prove orali per l’accesso al percorso di specializzazione, al pari di quanto previsto per gli aspiranti non riservatari.
Sul punto si riporta quanto indicato in motivazione dal Collegio, che, in tutta evidenza, è concorde nel ritenere che “si tratta di una disposizione che ha, evidentemente, la finalità di agevolare il conseguimento del titolo di specializzazione da parte di coloro che, ancorché privi del titolo, hanno già svolto per un apprezzabile lasso di tempo attività lavorativa come insegnanti di sostegno, acquisendo una specifica esperienza professionale”.
L’agere del Ministero va dunque nella direzione opposta rispetto all’intento del legislatore, volto a consentire e agevolare l’accesso al percorso (e non alle prove) ai precari della scuola con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque.
Dunque, per il TAR, “l’irragionevolezza e contrarietà del decreto impugnato risulta peraltro indirettamente confermata dalla nuova disciplina attuativa dell’art. 18 bis dettata dal MUR per l’accesso al IX ciclo del TFA sostegno , Infatti, in base al decreto interministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, i docenti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto”.
La previsione di questa nuova disciplina, chiarisce quanto previsto dall’art 18 bis, in quanto rende effettiva la riserva dei posti disponibili in favore dei soggetti indicati dalla norma primaria, prevedendo modalità di selezione solo ove necessario e, cioè, quando gli aspiranti alla riserva siano in numero superiore ai posti disponibili.
Le argomentazioni del TAR, commenta l’Avv. Michele Bonetti, “chiariscono, ancora una volta, come sia di estrema importanza agevolare il percorso formativo dei docenti in possesso dei requisiti necessari per accedere al percorso di specializzazione sul sostegno. Tutto ciò che ostacola tale percorso danneggia non soltanto gli insegnanti precari, ma anche i ragazzi che necessitano di tale figura, e di cui, visto i posti vacanti, la nostra scuola ne ha estremamente bisogno.”

Decreto salva infrazioni, indennità precari passa da 12 a 24 mensilità.
In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. Tra le altre il decreto interviene sull’infrazione n. 2014/24231, con la quale l’Unione Europea ha reputato non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio; direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non era tale da prevenire e sanzionare adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Prima dell’intervento l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’articolo 11 del decreto Salva infrazioni (settore privato) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
Allo stesso tempo è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Si è poi proceduto anche con la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella p.a.:
- All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Ad oggi quindi tutti i precari della P.A. vedono aumentata, sino a 24 mensilità, l’indennità risarcitoria per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per ogni informazione e chiarimento in merito potrete scrivere al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Parte il ricorso per gli esclusi dalle GSP EEEM in quanto ammessi alla prova orale per il concorso abilitante dopo la verificazione del TAR.
Come noto, a seguito della verificazione disposta dal TAR del Lazio per i quesiti errati nella prova scritta della procedura concorsuale abilitante per la classe di concorso EEEM, il TAR ha ammesso i nostri ricorrenti alla prova orale.
Difatti, in conseguenza del riconoscimento giudiziale di una terza risposta corretta rispetto a quella individuata dal MIM per il quesito sull’ormone GH, i ricorrenti hanno sostenuto e superato la prova orale e sono stati inseriti in graduatoria, seppur tardivamente (per informazioni in merito si rimette il relativo link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/concorso-educazione-motoria-il-mim-torna-a-correggere-il-tiro-sul-quesito-dell-ormone-gh).
Dopo l’accoglimento giudiziale, inoltre, lo stesso Ministero ha agito in via di autotutela, abbonando il quesito e ammettendo alla prova orale quei candidati che hanno ottenuto la rettifica del punteggio a seguito della rivalutazione.
Tali docenti, che per errori causati esclusivamente dal MIM si sono trovati a completare la procedura concorsuale abilitante dopo il 30 giugno 2024, ora risultano totalmente esclusi dalle GPS per la classe di concorso in parola.
L’O.M. di aggiornamento delle GPS, difatti, da un lato, non istituiva la II fascia per la classe EEEM, dall’altro, disponeva che potessero inserirsi in graduatoria di I fascia solo i docenti abilitati su tale insegnamento, ovverosia i vincitori del concorso di cui al D.D. n. 1330/2023. Ciò in quanto condizione per l’inserimento nella I fascia delle GPS era rappresentata dal conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno.
Per tale ragione, tutti coloro che hanno ottenuto l’abilitazione dopo tale data perché ammessi alla prova orale con provvedimento giudiziale o dopo il provvedimento in via di autotutela del MIM, non hanno potuto perfezionare la loro iscrizione in I fascia GPS.
I docenti, come anticipato, risultano doppiamente lesi in quanto, non essendo inseriti in I fascia e non potendo iscriversi in II fascia poiché non istituita, dovranno essere convocati dalla graduatoria di un diverso grado di istruzione, con dimezzamento del punteggio loro spettante (ordinariamente 12 punti per ogni anno scolastico, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. di aggiornamento delle GPS) perché “aspecifico”.
Al fine di tutelare le posizioni di tali docenti, il nostro Studio legale propone un ricorso giudiziale volto all’immeditato inserimento in I fascia GPS rivendicando anche l’attribuzione dell’incarico non attribuito da I fascia.
Per maggiori informazioni contattate lo studio all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il TAR annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero
Con ordinanza n. 4155 pubblicata in data 7 settembre 2024, il Tar del Lazio, Sezione Terza Bis, disponeva la sospensione del provvedimento con cui il Ministero rigettava l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere l’inserimento nelle GPS per le classi di concorso A060 – Tecnologia e A026 – Matematica.
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di essere inserito in graduatoria con riserva del riconoscimento del titolo estero. L’Amministrazione inoltrava al ricorrente una richiesta, chiedendo il deposito di documenti e osservazioni tramite la piattaforma RPD e concedendo al ricorrente, come di consueto, un termine di 10 giorni.
In poche e semplici parole il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo per la mancata ricezione di quei documenti che il ricorrente non ha potuto caricare sulla piattaforma RPD indicata dal Mistero, nonostante fosse in termini, perché la piattaforma era già chiusa e che, comunque, ha inoltrato a mezzo posta elettronica certificata.
Per tali ragioni il nostro studio ha provveduto a depositare dinanzi al TAR del Lazio un ricorso, nell’ambito del quale si chiedeva l’annullamento del rigetto previa l’emissione di un provvedimento cautelare. Vi è stata, dunque, una violazione della L. 241/1990 in quanto il Ministero non ha concesso il minimo di 10 giorni previsto tassativamente dalla legge per l’inoltro dei documenti e delle osservazioni.
Non sorprende infatti come la pronuncia del Tar sulla nostra richiesta dell’annullamento del rigetto abbia avuto esito positivo. In particolare il Tar del Lazio ha ritenuto “cheil rigetto impugnato, prevalentemente basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024).
Il Collegio ha ritenuto dunque che “sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e potenziali”.
Pertanto la domanda cautelare veniva accolta, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero.
“L’annosa questione del riconoscimento dei titoli esteri volti all’esercizio della professione di docente in Italia, impegna ormai da tempo il nostro studio, che, con esperienza e caparbietà tutela i diritti degli istanti”, commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti & Delia. “Ladecisione del Tar difatti conferma, così come accaduto in altre occasioni, la fondatezza delle nostre richieste sul tema del riconoscimento dei titoli esteri.”