Scuola: per il TAR Lazio la bocciatura per assenza all'esame di riparazione è illegittima se c'è buona fede dell'alunno ed errore indotto dal registro elettronico
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico).
Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente.
L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata.
Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR.
L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima, in quanto meramente stereotipata ed apparente. Infatti, essa non conteneva alcuna valutazione didattica sull’effettivo livello di preparazione dello studente; di conseguenza, il relativo giudizio negativo non era fondato sull'accertamento di una insufficienza. A tal riguardo, emerge anche un evidente difetto nell’istruttoria compiuta dall’istituto scolastico: l'Amministrazione ha puramente etichettato l'assenza dello studente come «ingiustificata», senza svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla fondatezza di siffatta qualificazione. Ferma l’obbligatorietà per l’Amministrazione, a tutela del cittadino, di effettuare un esame approfondito della vicenda di fatto prima di adottare un provvedimento ad effetti irreversibili sul destinatario, ciò che ha colpito l’intera famiglia è stata la totale indisponibilità della scuola a mutare, a fronte dell’evidente malinteso, la propria determinazione. Circostanza questa molto grave con riferimento all’istituzione scolastica, per la quale vige il dovere di educare e formare i futuri cittadini adulti.
Tanto rilevato, si è avuto cura di censurare l'agire dell'Amministrazione scolastica sotto diversi profili: violazione dell'obbligo di motivazione didattica, difetto assoluto di istruttoria, violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.
I Giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive, hanno ritenuto illegittimo il rigido automatismo formale applicato dall'istituto scolastico. Secondo l'ordinanza del TAR competente, la scuola avrebbe dovuto adottare un comportamento proattivo – in linea i principi costituzionali di buona fede e correttezza, aventi fondamento nell'art. 97 della Costituzione – contattando tempestivamente la famiglia per verificare l'anomalia dell'assenza, prima di procedere ad una misura così drastica e pregiudizievole. E’ infatti essenziale rimarcare che il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere connotato dalla buona fede e trasparenza; e, si ribadisce, ciò deve inerire soprattutto al contesto scolastico. La scuola è il luogo dell’educazione dell’alunno, il quale vanta un interesse qualificato e diretto a che l’insegnamento sia funzionalizzato verso una prospettiva educativa, e non puramente sanzionatoria.
Escludendosi “ipotesi di comportamenti opportunistici del ricorrente”, che anzi, si è volontariamente “presentato il giorno 14 luglio per sostenere la prova”, il TAR ha ordinato alla scuola di “fissare una nuova data per l’esame di recupero per cui è causa”,che veniva superata con successo dallo studente, con la conseguente ammissione alla classe successiva.
Scuola: per il TAR Lazio la bocciatura per assenza all'esame di riparazione è illegittima se c'è buona fede dell'alunno ed errore indotto dal registro elettronico
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico).
Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente.
L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata.
Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR.
L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima, in quanto meramente stereotipata ed apparente. Infatti, essa non conteneva alcuna valutazione didattica sull’effettivo livello di preparazione dello studente; di conseguenza, il relativo giudizio negativo non era fondato sull'accertamento di una insufficienza. A tal riguardo, emerge anche un evidente difetto nell’istruttoria compiuta dall’istituto scolastico: l'Amministrazione ha puramente etichettato l'assenza dello studente come «ingiustificata», senza svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla fondatezza di siffatta qualificazione. Ferma l’obbligatorietà per l’Amministrazione, a tutela del cittadino, di effettuare un esame approfondito della vicenda di fatto prima di adottare un provvedimento ad effetti irreversibili sul destinatario, ciò che ha colpito l’intera famiglia è stata la totale indisponibilità della scuola a mutare, a fronte dell’evidente malinteso, la propria determinazione. Circostanza questa molto grave con riferimento all’istituzione scolastica, per la quale vige il dovere di educare e formare i futuri cittadini adulti.
Tanto rilevato, si è avuto cura di censurare l'agire dell'Amministrazione scolastica sotto diversi profili: violazione dell'obbligo di motivazione didattica, difetto assoluto di istruttoria, violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.
I Giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive, hanno ritenuto illegittimo il rigido automatismo formale applicato dall'istituto scolastico. Secondo l'ordinanza del TAR competente, la scuola avrebbe dovuto adottare un comportamento proattivo – in linea i principi costituzionali di buona fede e correttezza, aventi fondamento nell'art. 97 della Costituzione – contattando tempestivamente la famiglia per verificare l'anomalia dell'assenza, prima di procedere ad una misura così drastica e pregiudizievole. E’ infatti essenziale rimarcare che il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere connotato dalla buona fede e trasparenza; e, si ribadisce, ciò deve inerire soprattutto al contesto scolastico. La scuola è il luogo dell’educazione dell’alunno, il quale vanta un interesse qualificato e diretto a che l’insegnamento sia funzionalizzato verso una prospettiva educativa, e non puramente sanzionatoria.
Escludendosi “ipotesi di comportamenti opportunistici del ricorrente”, che anzi, si è volontariamente “presentato il giorno 14 luglio per sostenere la prova”, il TAR ha ordinato alla scuola di “fissare una nuova data per l’esame di recupero per cui è causa”,che veniva superata con successo dallo studente, con la conseguente ammissione alla classe successiva.
Tribunale di Roma: discriminatoria la riduzione dell’assistenza CAA, riconosciuto il danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 settembre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Bonetti, accertando il carattere discriminatorio della condotta di Roma Capitale nei confronti di un minore con disabilità, al quale era stata garantita un’assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) significativamente inferiore rispetto al fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa. La decisione definisce nel merito una vicenda già oggetto di ordinanza cautelare, per cui in relazione all’anno scolastico 2025/2026, il GLO aveva individuato nel PEI la necessità di garantire al minore un certo numero di ore settimanali di assistenza CAA. Roma Capitale aveva invece inizialmente assegnato un budget corrispondente a circa un quarto del monte ore necessario. Il servizio veniva poi attivato dopo mesi dall’inizio delle attività didattica e comunque per un monte ore del tutto insufficiente. Particolare rilievo assume la valutazione svolta dal giudice sulla funzione della CAA nel caso concreto. Il PEI evidenziava, infatti, come proprio la comunicazione costituisse una delle principali aree di criticità del minore. Il Tribunale ha quindi chiarito che, pur essendo distinto dall’attività didattica in senso stretto, il servizio CAA è “strettamente funzionale ad assicurare al minore la piena partecipazione all’attività didattica”. Né la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’operatore OEPAC può sostituire l’intervento del personale specificamente dedicato alla CAA. Quanto ai limiti finanziari richiamati dall’Amministrazione, il Tribunale ha precisato che le risorse disponibili possono assumere rilievo nella concreta organizzazione del servizio, ma non possono tradursi in una automatica compressione dell’assistenza necessaria. Nel caso esaminato, al netto di produzione di prove dell’impossibilità a ricorrere ad ulteriori risorse da parte dell’Amministrazione resistente, il mero richiamo al budget disponibile non è stato quindi ritenuto sufficiente a giustificare la significativa riduzione dell’assistenza. Il Tribunale ha pertanto accertato la discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006. Sebbene la condotta fosse già stata rimossa in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il giudice ha riconosciuto che, per diversi mesi, il minore era stato privato totalmente o parzialmente dell’assistenza CAA necessaria, con conseguente compromissione della sua piena integrazione scolastica, da cui il riconoscimento del danno non patrimoniale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché conferma l’effettività della tutela antidiscriminatoria prevista dalla legge n. 67/2006: nel caso concreto, il rito ha consentito dapprima di ottenere in sede cautelare il ripristino dell’assistenza necessaria e, successivamente, di conseguire l’accertamento della discriminazione e il risarcimento del pregiudizio già prodotto. La decisione chiarisce, al contempo, che una significativa riduzione dell’assistenza CAA rispetto al fabbisogno individualmente accertato può assumere carattere discriminatorio quando comprometta concretamente la piena partecipazione scolastica dell’alunno con disabilità e non sia sorretta da un’adeguata istruttoria e da specifiche ragioni idonee a giustificarla.
Magistratura onoraria, il Consiglio di Stato amplia le tutele: sì a ferie, TFR e risarcimento.
Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene sulle tutele spettanti ai giudici di pace, affermando importanti principi in materia di diritto dell’Unione europea, reiterazione dei rapporti a termine e prescrizione. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un’ex giudice di pace, riformando la decisione del TAR Lazio che aveva escluso il riconoscimento delle tutele rivendicate per il servizio prestato dal 2002 al 2019.
La pronuncia riconosce il diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione degli incarichi a termine.
Il Consiglio di Stato chiarisce anzitutto che non può configurarsi una piena equiparazione tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Le differenze relative al reclutamento, alle qualifiche richieste e alla natura delle funzioni possono infatti giustificare specifiche diversità di trattamento. Tali differenze, tuttavia, non consentono di escludere in radice i giudici di pace dalle tutele riconosciute dal diritto dell’Unione ai lavoratori a tempo determinato. Le eventuali “ragioni oggettive” idonee a giustificare un trattamento differenziato devono essere fondate su elementi concreti attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte e non possono derivare esclusivamente dal diverso inquadramento formale o dalle modalità di reclutamento.
In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Consiglio di Stato riconosce alla ricorrente il diritto alle ferie retribuite per ciascun anno di servizio, al TFR e alla ricostruzione della posizione contributiva. Ai fini della determinazione economica delle spettanze, la sentenza individua quale parametro di riferimento la classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario, corrispondente al periodo compreso tra la conclusione del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità. Il Collegio precisa, tuttavia, che tale parametro opera esclusivamente ai fini della quantificazione delle specifiche tutele riconosciute e non comporta una generale parificazione economica tra magistratura onoraria e magistratura togata.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la successione degli incarichi a tempo determinato. Secondo il Consiglio di Stato, il reiterato ricorso a rapporti formalmente temporanei può integrare un abuso quando venga utilizzato per soddisfare esigenze dell’Amministrazione che abbiano assunto carattere permanente e durevole. La tutela risarcitoria non costituisce, pertanto, un semplice surrogato della stabilizzazione, ma una misura autonoma diretta a sanzionare l’abuso del rapporto a termine nel pubblico impiego.
Particolarmente significativo è, infine, il passaggio dedicato alla prescrizione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione formulata dalle Amministrazioni, rilevando che, almeno fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, la giurisprudenza nazionale era consolidata nel negare ai giudici di pace la natura di lavoratori subordinati e le relative tutele. Il Collegio ritiene quindi che non possa essere applicato un regime prescrizionale tale da rendere sostanzialmente ineffettivi diritti successivamente riconosciuti dal diritto dell’Unione. La sentenza afferma, in particolare, che anche l’orientamento nazionale in materia di decorrenza della prescrizione deve essere disapplicato quando la sua applicazione comprometta l’effetto utile delle norme europee.
La sentenza n. 2716/2026 costituisce un significativo punto di approdo nell’evoluzione delle tutele riconosciute alla magistratura onoraria. Pur escludendo una piena equiparazione con i magistrati ordinari, il Consiglio di Stato riconosce la necessità di garantire ai giudici di pace le tutele derivanti dal diritto dell’Unione rispetto alle condizioni di lavoro concretamente comparabili.
Esame di avvocato: il voto numerico arriva davanti alla Corte Costituzionale. e il nostro ricorso entra nel cuore della questione
Una questione che riguarda migliaia di praticanti e il futuro stesso dell’esame di avvocato è arrivata davanti alla Corte costituzionale.
Con l’ordinanza n. 3911/2026, il TAR Lombardia ha rimesso alla Consulta il tema della legittimità dell’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge professionale forense, la norma che impone alla Commissione di accompagnare il voto con osservazioni positive o negative sull’elaborato.
Il punto è semplice e, al tempo stesso, decisivo: può ancora bastare un numero per spiegare perché un candidato non è idoneo a diventare avvocato?
Per anni la risposta è stata positiva, anche per ragioni organizzative: decine di migliaia di candidati, tre prove scritte, commissioni più numerose. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato: i candidati sono drasticamente diminuiti, le prove scritte sono passate da tre a una e le sottocommissioni sono state ridotte.
Per il TAR, quindi, ciò che poteva essere ragionevole anni fa potrebbe non esserlo più oggi. La reiterazione della proroga rischia di diventare irragionevole proprio perché sono venuti meno molti dei presupposti che l’avevano giustificata.
Ed è qui che assume particolare rilievo la nostra ordinanza del 10 agosto 2026 nel giudizio R.G. n. 1803/2025, patrocinato dagli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia
Il TAR Lombardia ha espressamente riconosciuto che il nostro ricorso verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale e che nel nostro giudizio devono trovare applicazione le medesime norme.
Ma il Collegio non si è limitato a sospendere automaticamente il processo.
Ha assegnato alle parti venti giorni per interloquire, proprio perché occorre valutare se sospendere il nostro giudizio in attesa della Consulta e, soprattutto, perché le nuove regole del processo costituzionale consentono oggi, a determinate condizioni, anche a chi è parte di un diverso giudizio ma portatore di interessi analoghi o connessi di intervenire davanti alla Corte costituzionale.
È questo il passaggio che rende la nostra ordinanza particolarmente importante.
Il nostro giudizio non resta semplicemente “in attesa”: entra nel percorso costituzionale che potrà decidere il futuro della motivazione nell’esame di avvocato.
E la questione non è affatto formale.
Se la Corte dovesse ritenere irragionevole l’ennesima proroga, potrebbe trovare applicazione l’art. 46 della legge n. 247/2012 e il solo voto numerico, privo di annotazioni e spiegazioni, potrebbe non essere più sufficiente.
È una battaglia che riguarda la trasparenza delle valutazioni, il diritto di difesa e la dignità di migliaia di praticanti.
C’è un elaborato. C’è una valutazione. E chi viene escluso dalla professione ha diritto almeno a comprendere perché.
TAR Lazio: riammessa con riserva candidata esclusa per tatuaggio in fase di rimozione. Il giudizio resta sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE
Consolidamento del rapporto di lavoro e onere di impugnazione della graduatoria: il Consiglio di Stato ridefinisce i limiti dell'improcedibilità nel processo amministrativo
La “piena conoscenza” dell'atto amministrativo tra effettività della tutela e certezza dei rapporti: il Consiglio di Stato supera il paradigma del ricorso “al buio” nelle procedure concorsuali
La mera anamnesi di una patologia non può giustificare un giudizio di non idoneità al servizio militare: decisiva la verificazione disposta dal TAR
Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha ottenuto un importante risultato cautelare innanzi al TAR Lazio nell'ambito di una controversia riguardante l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Con l'Ordinanza n. 3455 del 19 giugno 2026, la Sezione I Bis ha infatti accolto la domanda cautelare proposta nell'interesse di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri, disponendone l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura selettiva.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al concorso pubblico indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno 2025. Il candidato aveva superato con successo tutte le prove sino a quel momento sostenute, conseguendo un punteggio pari a 79/100 nella prova scritta e ottenendo l'idoneità alle prove di efficienza fisica.
L'esclusione interveniva nella successiva fase degli accertamenti psico-fisici, allorquando la competente Commissione medica riteneva ostativa alla prosecuzione dell'iter concorsuale la presenza di "esiti di pregressa correzione chirurgica”. Il giudizio di non idoneità veniva motivato attraverso il richiamo all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 che veniva applicato in maniera rigida e letterale.
La Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione che la patologia non costituiva alcuna limitazione psicofisico per il candidato e tantomeno per il suo impiego. Lo stesso candidato aveva spontaneamente comunicato all'Amministrazione il proprio pregresso clinico, allegando la documentazione medica disponibile in uno spirito di piena trasparenza e collaborazione senza esito alcuno.
Il ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia ha evidenziato come il giudizio di inidoneità fosse stato formulato sulla base di una mera valutazione anamnestica, senza alcun accertamento concreto circa l'effettiva esistenza di una patologia attuale o di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio militare. La Commissione medica applicava la normativa esistente in maniera letterale e rigida senza alcuna considerazione al caso concreto e alla attualità delle condizioni psicofisiche del candidato.
Il TAR adito disponeva verificazione innanzi commissione medica costituita ad hoc che sottoponeva il ricorrente a una nuova valutazione, accertando l'assenza di qualsiasi patologia in atto che ne limitasse l’impiego.
La Commissione di verificazione rilevava come il candidato non poteva essere considerato affetto da una patologia congenita attuale, ma esclusivamente portatore di un dato anamnestico relativo a una disfunzione corretta in maniera ottimale e priva di qualsiasi reliquato clinicamente apprezzabile. Gli accertamenti specialistici hanno inoltre confermato la totale compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo svolgimento del servizio militare.
Alla luce di tali risultanze, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché valorizza il principio di attualità dell'infermità quale criterio fondamentale per la valutazione dell'idoneità al servizio militare. Secondo tale impostazione, le cause di esclusione previste dalla normativa non possono essere applicate automaticamente sulla base della mera esistenza storica di una patologia, ma richiedono la verifica dell'effettiva sussistenza di una condizione morbosa attuale e della sua concreta incidenza sull'efficienza psico-fisica del candidato.
La decisione conferma altresì che le valutazioni delle Commissioni medico-concorsuali, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano soggette al controllo del giudice amministrativo quando risultino fondate su istruttorie incomplete, su travisamenti del quadro clinico o su applicazioni meramente formalistiche delle disposizioni normative.
Il caso in esame evidenzia, inoltre, la necessità che l'Amministrazione proceda sempre a una valutazione individualizzata e concreta delle condizioni di salute dei candidati, evitando automatismi che possano tradursi in esclusioni ingiustificate. In particolare, la vicenda dimostra come la mera esistenza di un precedente anamnestico, soprattutto quando riferito a una patologia priva di esiti residui, non possa essere considerata di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non idoneità.
L'ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un ulteriore e significativo tassello nell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi militari, riaffermando il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell'idoneità non è la storia clinica del candidato in quanto tale, bensì la sua effettiva condizione di salute al momento della valutazione.
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