Il Tribunale di Roma con sentenza afferma il diritto di scelta della sede per i Dirigenti Scolastici caregiver ai sensi della L. 104/92: disapplicata la clausola del bando
TAR Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 5287/2022 – Ritardata assunzione e risarcimento del danno da errore valutativo della P.A.
Il T.A.R. Lazio ordina al Ministero dell’Istruzione l’immediata esecuzione di sentenza di stabilizzazione docente vincitore di concorso
Con la sentenza n. 6631/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – ha accolto il ricorso presentato per l’ottemperanza di una pronuncia precedente che riconosceva il diritto all’assunzione e alla presa di servizio di un docente vincitore di concorso nella classe di concorso B015 (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).
Il giudice ha rilevato che, nonostante il superamento delle prove concorsuali e l’iscrizione senza riserva nella graduatoria regionale con contestuale assegnazione della provincia di servizio, l’Amministrazione non ha proceduto all’effettiva assegnazione del posto né alla presa di servizio, in violazione del precedente giudicato.
La sentenza ha quindi disposto:
- L’obbligo per l’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, adottando tutti gli atti necessari a salvaguardare la posizione consolidata nel procedimento.
- La nomina di un Commissario ad acta, rappresentato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, con facoltà di delega e senza compenso, cui è affidato il compito di assicurare l’esecuzione della sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
- La condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.
La decisione ribadisce l’efficacia conformativa del giudicato relativamente alla posizione del vincitore di concorso, sottolineando l’obbligo dell’Amministrazione di assicurare l’effettiva stabilità e il diritto alla presa di servizio senza ulteriori ritardi, in linea con principi di buona amministrazione e certezza del diritto.
Polizia di Stato. Illegittimo il giudizio di inidoneità permanente al servizio se contraddittorio e privo di adeguata istruttoria: il TAR Bologna annulla il provvedimento e rimette la valutazione all'Amministrazione
Il principio di pubblicità nella prova orale dell’esame di avvocato: spunti critici dall’ordinanza T.A.R. Lombardia, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 2526
1. La novità del provvedimento.
L’ordinanza del T.A.R. Lombardia, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 2526 segna un punto di svolta nel contenzioso relativo all’esame di abilitazione forense. Per la prima volta, la violazione del principio di pubblicità della seduta orale è stata ritenuta idonea a giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, con la conseguente sospensione dell’esito negativo e la ripetizione della prova. La peculiarità della decisione consiste nell’aver esteso a pieno titolo all’orale dell’esame di abilitazione una tutela tipicamente affermata in materia di concorsi pubblici, riconoscendo che anche in questo contesto il rispetto della pubblicità non è mero formalismo, bensì garanzia sostanziale di trasparenza e imparzialità.
2. Confronto con la giurisprudenza sull’onere motivazionale.
Il ricorso del candidato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Bonetti e Avv. Alessandro Bianchini aveva sollevato plurime censure, tra cui la contestazione dell’adeguatezza del solo voto numerico come forma di motivazione. Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (20 settembre 2017, n. 7) ha affermato che il giudizio espresso con voto numerico soddisfa l’onere motivazionale, purché accompagnato da criteri generali predeterminati. Tuttavia, già in giurisprudenza si era aperto uno spazio critico. Il T.A.R. Milano (Sez. III, sentt. nn. 1170, 1215 e 1400/2025) ha sottolineato come la drastica riduzione del numero dei candidati e la semplificazione dell’orale (articolato in sole tre fasi, con materie limitate) abbiano attenuato le ragioni organizzative che in passato giustificavano la sufficienza del voto numerico. Tale vicenda si colloca esattamente in questa linea evolutiva: il T.A.R., pur non pronunciandosi espressamente sulla questione del voto numerico, ha di fatto valorizzato l’assenza di verbalizzazione di circostanze essenziali (pubblicità della seduta) come vizio invalidante. Si tratta di un ampliamento dei doveri di verbalizzazione che va oltre la mera espressione numerica.
3. Pubblicità della prova e precedenti giurisprudenziali
Il principio di pubblicità nelle prove orali concorsuali è stato da tempo riconosciuto come corollario dell’art. 97 Cost. Tra le altre si segnala una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1622/2014), con cui è stato statuito che la pubblicità garantisce ai candidati un interesse qualificato a presenziare alle prove altrui. Ancora, il T.A.R. Toscana (Sez. I, n. 805/2016) ha disposto che un’aula è pubblica solo se è consentito libero ingresso a chiunque voglia assistere. Ad adiuvandum, si segnala il T.A.R. Lombardia (Sez. III, n. 759/2019): la verbalizzazione deve dare conto delle misure adottate per garantire la pubblicità. L’ordinanza in commento si inserisce in questa tradizione, ma la innova in quanto la applica all’esame di Stato forense, che ha una sua autonomia regolamentare. In tale articolato contesto normativo, il T.A.R. ha ritenuto dirimente l’assenza, nel verbale del 27 maggio 2025, di qualunque menzione alle modalità di accesso alla sala, reputando irrilevante la difesa ministeriale fondata sulla fede privilegiata dell’atto: un verbale silente non può attestare ciò che non dice.
4. La tensione tra formalismo e garanzie sostanziali.
La decisione pone un delicato bilanciamento: da un lato, la P.A. invoca la semplificazione (voto numerico, verbalizzazione ridotta, esigenze organizzative); dall’altro, i candidati rivendicano garanzie di trasparenza, motivazione e pubblicità. Il T.A.R. sembra propendere per un’interpretazione evolutiva, coerente con la riduzione del numero di candidati (11.164 nella sessione 2024, contro oltre 27.000 nel 2016) non vi è più un carico tale da giustificare la compressione delle garanzie. Ne consegue che il principio di pubblicità deve essere osservato in modo pieno e formalizzato, pena l’invalidità della prova. La porta “accostata” non basta; occorre una verbalizzazione chiara, verificabile e documentata.
5. Prospettive sistemiche.
L’ordinanza apre nella sostanza a tre possibili scenari:
- Contenzioso futuro: i candidati che abbiano subito prove a porte chiuse o in assenza di adeguata verbalizzazione potrebbero invocare il precedente per ottenere la ripetizione della prova.
- Prassi delle sottocommissioni: le commissioni d’esame saranno indotte a un maggiore rigore, sia nella gestione logistica (garanzia di porte aperte, presenza di pubblico), sia nella verbalizzazione.
- Evoluzione normativa: il caso mostra come il legislatore e il Ministero siano chiamati a riconsiderare la disciplina transitoria (art. 47 L. 247/2012) e le modalità di motivazione e pubblicità, in linea con i principi europei di trasparenza procedimentale (art. 41 Carta di Nizza).
6. Conclusione critica.
L’ordinanza T.A.R. Lombardia n. 2526/2025 segna un precedente importante, in quanto riconosce la centralità del principio di pubblicità non come formalismo, ma come garanzia sostanziale. In tal senso apre a una revisione critica del sistema del voto numerico e della verbalizzazione ridotta e contestualmente pone le basi per una giurisprudenza più rigorosa sul rispetto delle regole procedurali nell’abilitazione forense. In prospettiva, si tratta di un passo verso la trasformazione dell’esame di Stato da rito selettivo a procedura amministrativa pienamente giustiziale, sottoposta a regole di trasparenza, motivazione e pubblicità, a tutela non solo dei candidati, ma dell’intero decoro della professione forense.
Avv. Michele Bonetti
Il TAR accoglie ancora i ricorsi sul riconoscimento dei titoli esteri. Ne parliamo il 14 aprile 2025 con illustri esperti della materia
Mentre il MIM continua a rigettare le istanze di riconoscimento dei titoli esteri dei docenti di sostegno e continua a temporeggiare sui percorsi INDIRE, il TAR Lazio continua a riconoscere le ragioni dei ricorrenti, accogliendone le domande cautelari.
Il TAR Lazio, differentemente dall’Amministrazione, si riporta nuovamente ai principi dell’Adunanza Plenaria in materia facendo riferimento alla necessità di una comparazione esaustiva del percorso formativo per garantire coerenza con i principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali.
Il G.A., inoltre, conferma che l’Amministrazione debba compiere una valutazione effettiva e non superficiale, che prenda in considerazione la formazione svolta dai ricorrenti e le esperienze lavorative maturate negli ambiti di riferimento del titolo.
“La lunga e complessa questione del riconoscimento dei titoli esteri per l’esercizio della professione docente in Italia è da tempo al centro della nostra dell’attenzione” commenta l’Avvocato Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “Il TAR ha confermato, come già accaduto in altre circostanze, la validità delle posizioni degli insegnanti, che attualmente solo attraverso le azioni giudiziarie riescono a vedere tutelati i loro diritti e le loro posizioni lavorative".
Sul punto in data 14 aprile 2025, dalle ore 13:30 alle ore 16:30, l’Avv. Michele Bonetti sarà relatore nel seminario “Diritto e Giustizia nell'Unione Europea: strumenti di tutela e accesso alla giustizia per i cittadini ripercorsi attraverso la vicenda del riconoscimento dei titoli esteri”, insieme ad altri illustri colleghi.
Per L’iscrizione all’evento è possibile compilando il link https://forms.gle/HWtb8xvEDHNignia7 o tramite il QR code riportato nella locandina allegata.
Accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: il bando è illegittimo. Ammessi i ricorrenti.
Il TAR dell’Aquila con ordinanza n. 62/2025 ha accolto il ricorso degli studenti che chiedevano l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
In particolare, l’iscrizione al corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica veniva subordinata alla partecipazione ad una procedura di valutazione del curriculum. Pertanto, i ricorrenti venivano esclusi dal corso di laurea ambito esclusivamente in virtù della durata del percorso di studi triennale e dei voti conseguiti in alcuni esami, criterio che veniva censurato nel ricorso.
Si censurava, altresì, la presenza di posti rimasti liberi e non coperti.
L’Ateneo da un lato ha previsto una modalità di selezione che stride con quella che dovrebbe essere una naturale prosecuzione del percorso di studi, essendo gli studenti tutti in possesso di una laurea triennale,dall’altro latonel prevedere tale tipo di modalità accesso, ha completamente stravolto la disciplina prevista ai sensi della legge 264 del 1999, discostandosi dai dettami in materia di accesso programmato e prevedendo modalità di accesso assolutamente illegittime.
Fulcro della decisione del TAR è proprio l’accoglimento del motivo di diritto in cui si contestavano le modalità di accesso ai corsi di laurea in parola.
In particolare il Collegio statuiva che “l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il previo superamento di apposite prove da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato e tali prove non sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum”.
Il TAR dunque ha ritenuto sussistere il pericolo di un danno grave e irreparabile in ragione dell’interesse dei ricorrenti ad evitare ulteriori ripercussioni negative sul proprio percorso di studi, constatando altresì una chiara violazione del principio meritocratico e del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
La decisione del TAR segna un'altra vittoria per lo Studio Legale degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sul tema del diritto allo studio.
“L’ammissione dei ricorrenti al corso di laurea ambito ci riempie di soddisfazione” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa.“Gli ostacoli imposti dall’Amministrazione, attraverso la predisposizione di una procedura di selezione illegittima, sono stati arginati con caparbietà e convinzione dal nostro studio legale, che ha sin dall’inizio riconosciuto la gravità della lesione subita dai ricorrenti”.
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973.
In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile.
La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.”
Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea.
Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tale interpretazione è stata smentita dal TAR Potenza che nel confermare quanto da noi riprodotto nel ricorso introduttivo e richiamando plurime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato si è uniformato al recente orientamento giurisprudenziale.
Infatti, si ritiene che “l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma.” (Cons. Stato Sent. 28 dicembre 2021 n. 8680; TAR Parma Sent. n. 170 del 15.6.2022; TAR Brescia Sent. n. 1036 del 27.10.2022; TAR Molise, 12 gennaio 2022, n. 477/2022)
La disposizione in esame, nel riferirsi agli “ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea” non opera alcun distinguo circa il ruolo di provenienza dell’Ufficiale.
La presente sentenza ha esteso l’applicazione del predetto art. 32 DPR n. 1092/1973 anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1.1.2017 nell’Arma dei Carabinieri, che ai sensi dell’art. 18 comma 11, D. g.vo n. 177/2016 conservano il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza, in quanto pur se prima dell’1.1. 2017 non erano militari, ma come il ricorrente erano stati nominati Ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri stabilito dal citato D.Lg.vo n. 177/2016, sono diventati Ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché sono laureati, specificando che il suddetto art. 32 DPR n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, D.L. n. 694/1982 conv. nella L. n. 881/1982, se il diploma di Laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973.
In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile.
La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.”
Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea.
Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tale interpretazione è stata smentita dal TAR Potenza che nel confermare quanto da noi riprodotto nel ricorso introduttivo e richiamando plurime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato si è uniformato al recente orientamento giurisprudenziale.
Infatti, si ritiene che “l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma.” (Cons. Stato Sent. 28 dicembre 2021 n. 8680; TAR Parma Sent. n. 170 del 15.6.2022; TAR Brescia Sent. n. 1036 del 27.10.2022; TAR Molise, 12 gennaio 2022, n. 477/2022)
La disposizione in esame, nel riferirsi agli “ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea” non opera alcun distinguo circa il ruolo di provenienza dell’Ufficiale.
La presente sentenza ha esteso l’applicazione del predetto art. 32 DPR n. 1092/1973 anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1.1.2017 nell’Arma dei Carabinieri, che ai sensi dell’art. 18 comma 11, D. g.vo n. 177/2016 conservano il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza, in quanto pur se prima dell’1.1. 2017 non erano militari, ma come il ricorrente erano stati nominati Ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri stabilito dal citato D.Lg.vo n. 177/2016, sono diventati Ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché sono laureati, specificando che il suddetto art. 32 DPR n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, D.L. n. 694/1982 conv. nella L. n. 881/1982, se il diploma di Laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973.
In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile.
La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.”
Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea.
Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tale interpretazione è stata smentita dal TAR Potenza che nel confermare quanto da noi riprodotto nel ricorso introduttivo e richiamando plurime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato si è uniformato al recente orientamento giurisprudenziale.
Infatti, si ritiene che “l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma.” (Cons. Stato Sent. 28 dicembre 2021 n. 8680; TAR Parma Sent. n. 170 del 15.6.2022; TAR Brescia Sent. n. 1036 del 27.10.2022; TAR Molise, 12 gennaio 2022, n. 477/2022)
La disposizione in esame, nel riferirsi agli “ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea” non opera alcun distinguo circa il ruolo di provenienza dell’Ufficiale.
La presente sentenza ha esteso l’applicazione del predetto art. 32 DPR n. 1092/1973 anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1.1.2017 nell’Arma dei Carabinieri, che ai sensi dell’art. 18 comma 11, D. g.vo n. 177/2016 conservano il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza, in quanto pur se prima dell’1.1. 2017 non erano militari, ma come il ricorrente erano stati nominati Ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri stabilito dal citato D.Lg.vo n. 177/2016, sono diventati Ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché sono laureati, specificando che il suddetto art. 32 DPR n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, D.L. n. 694/1982 conv. nella L. n. 881/1982, se il diploma di Laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.
.jpg)