PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALL'ESTERO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA I VINCOLI TEMPORALI
È del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, la sentenza datata 23 giugno 2020 che ha riammesso una docente al concorso bandito con D.D. M.I.U.R. n. 2021/2018 per la selezione di personale docente da destinare all’estero.
L’azione, intentata e patrocinata dagli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che per primi in tutta Italia, con ricorsi individuali, hanno ottenuto una sentenza di accoglimento con formula piena perseguendo unicamente la via del giudice ordinario, scaturiva dall’esclusione di un’insegnante dal concorso per aver già svolto nove anni di servizio fuori dal territorio nazionale - conformemente alle norme vigenti al momento dell’espletamento dello stesso – diversamente da quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 64/2017 il quale, innovando l’ordinamento del sistema di formazione italiana all’estero, stabiliva che la durata massima del servizio non potesse essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici intervallati da ameno sei anni i servizio effettivo in Italia.
“Un vincolo temporale illegittimo e contrario a quanto stabilito in materia dal CCNL” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “la norma in parola, oltre ad essere in contrasto con la contrattazione collettiva a cui la materia è riservata, ha imposto limiti temporali i quali, in maniera del tutto illogica, spiegano effetti lesivi sul servizio maturato anni addietro ledendo anche il principio cardine secondo cui la Legge non dispone che per l'avvenire”.
Il Tribunale di Roma, nell’accogliere le richieste avanzate ha argomentato che “La ricorrente ha prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici (un periodo di cinque anni seguito da un periodo ulteriore di servizio), ultimato nel 2015, e avrà terminato il periodo obbligatorio di servizio espletato in Italia a partire dall’a. s. 2020/2021, circostanza che le permetterà di garantire un nuovo ciclo di servizio all’estero di ulteriori 6 anni (così come previsto da bando) per un totale di 15 anni (come previsto dalle citate disposizioni del CCNL).
Non vi è motivo, dunque, per escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale, considerando che rispetta tutti i requisiti curriculari previsti da bando nonché i requisiti in termini di limiti di annualità di servizio prestato e da prestare all’estero in conformità con il CCNL che disciplina la materia.
Ne deriva che il termine di durata del servizio sia illegittimo, così come il decreto di esclusione dal concorso”.
Il G.O., inoltre, ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali, quantificate in oltre tremila euro.
“Si tratta di una decisione molto importante” sottolineano gli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che proseguono “abbiamo sostenuto i docenti che si trovavano in questa situazione credendo nelle loro ragioni e proponendo ricorsi individuali, a nostro avviso strumento maggiormente efficace per l’azione in parola. Ora, forti dell’odierna pronuncia, proseguiremo nella proposizione di azioni ulteriori per tutti gli insegnanti che vertono nella medesima condizione”.
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.
Si continua a parlare di ricorsi per il reclutamento delle Forze di Polizia. Questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova psico-fisica di un nostro ricorrente.
La commissione aveva escluso il candidato dalla prova per “tratti d’ansia libera e somatizzata in soggetto con aspetti di personalità dipendente a rilevanza clinica”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Bonetti e Delia, illogica ed irragionevole.
Per dimostrare ciò, si sono prodotte perizie mediche ad hoc, si è censurato l’iter motivazionale del provvedimento di idoneità.
Dunque, in virtù delle doglianze rappresentate, il Giudice Amministrativo ha disposto “una nuova verificazione medica, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione”. In altri termini, il Giudice amministrativo ha concesso la ripetizione disponendo nuovi accertamenti nei confronti del ricorrente.
Trattasi di un risultato importante, da considerarsi quale punto di partenza per l’effettiva tutela di tutti i partecipanti ad uno dei tanti concorsi pubblici.
CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.
Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.
Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.
L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.
Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.
Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.
Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.
La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.
Avv. Michele Bonetti
Laureati non abilitati: sì alla prova per l’ammissione al corso di medicina generale
I laureati in medicina non ancora abilitati potranno partecipare al concorso di ammissione al corso di Medicina Generale. Lo ha deciso il TAR del Lazio
Melius re perpensa: esiste ancora qualcuno che ha il coraggio di cambiare idea [Short article]
In data 16 gennaio 2015 il Collegio del T.A.R. del Lazio in plurime ordinanze si è espresso nel seguente modo: << rilevato - melius re perpensa - che poiché parte ricorrente non deduce di avere interesse all’annullamento dell’intera procedura ma, al contrario, alla mera ammissione in sovrannumero
Da docenti precari a dirigenti scolastici: per il Tar il servizio prestato da precario o post-ruolo va considerato allo stesso modo alla luce del principio comunitario di non discriminazione
Dopo anni di supplenze due meritevoli insegnanti potranno sedere sulla poltrona di dirigente scolastico. E’ quanto avvenuto grazie ad una sentenza del Tribunale Amministrativo laziale che prende atto di altre pronunce della Corte di Giustizia europea e disapplica la normativa nazionale consentendo ai candidati, all'inizio esclusi, che hanno superato tutta la procedura concorsuale, di diventare a tutti gli effetti dirigenti scolastici.
Escluso dalla partecipazione al concorso perché troppo giovane
Una recente ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto un’istanza cautelare immettendo in ruolo con riserva l’appellante ricorrente. Trattasi del c.d. Concorsone della Scuola tuttavia nel caso di specie attinente alla provincia autonoma di Bolzano e con bando autonomo, ma che ricalcava nella forma e nella sostanza quello nazionale e che disponeva il reclutamento del personale nelle scuole.
Ammissione giudiziale di candidati con laurea precedente al 1998 per l’accesso alla classe A 039 di geografia
La questione che ha determinato l’importante pronuncia del Tar Lazio di seguito commentata sorge dall’esclusione dalle prove di accesso al TFA di un candidato, laureatosi in scienze statistiche nell’anno accademico 1995/96, che non era in possesso dei requisiti stabiliti successivamente dal D.M. n. 39/1998 per l’insegnamento della disciplina della geografia nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.
CHI DI TEST FERISCE DI TEST PERISCE
L’INVALSI, di cui si è già trattato in un recente articolo della nostra rivista (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/652-invalsi-il-problema-della-valutazione-dei-valutatori), è un istituto che produce test temuti da studenti e professori ma che non è esente da problemi di “valutazione”.
IL NUMERO CHIUSO È INCOSTITUZIONALE?
Attendiamo che il Consiglio di Stato rimetta nuovamente la questione alla Corte Costituzionale o che rilevi l’illegittimità costituzionale di un concorso a numero chiuso, a nostro avviso mal gestito.
Nell’attesa di questa nuova pronuncia non possiamo non rifarci alla recente sentenza n. 302/2013